A che età un figlio può scegliere con quale genitore vivere?
È una delle domande più frequenti quando una coppia con figli si separa:
“Da che età nostro figlio può decidere se vivere con la madre o con il padre?”
Si sente parlare spesso di 12 anni, altre volte di 14 o 16.
Ma nessuna di queste età rappresenta, di per sé, il momento in cui un figlio minorenne ottiene automaticamente il potere di decidere dove vivere.
La legge italiana attribuisce invece grande importanza alla sua opinione e stabilisce regole precise sul suo ascolto. La decisione deve comunque essere presa tenendo come riferimento l'interesse del minore.
Perché si parla tanto dei 12 anni?
Il numero 12 non nasce da una consuetudine.
È previsto espressamente dalla legge.
L'articolo 315-bis del Codice civile riconosce al figlio che abbia compiuto dodici anni — e anche al figlio più giovane quando sia capace di discernimento — il diritto di essere ascoltato nelle questioni e nelle procedure che lo riguardano. La stessa regola è oggi contenuta, per i procedimenti giudiziari in materia familiare, nell'articolo 473-bis.4 del Codice di procedura civile.
Quindi dai 12 anni l'ascolto assume una particolare rilevanza prevista direttamente dalla legge.
Ma essere ascoltati non significa necessariamente decidere.
Il giudice deve fare quello che chiede il figlio?
No.
L'articolo 473-bis.4 stabilisce che le opinioni del minore devono essere prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. Non dice, invece, che la volontà manifestata dal ragazzo sia automaticamente vincolante per il giudice.
Questo è un passaggio importante.
Un ragazzo potrebbe, ad esempio, esprimere una preferenza netta per vivere prevalentemente con uno dei genitori. Quella volontà non può essere trattata come un elemento irrilevante, ma deve essere inserita in una valutazione più ampia della sua situazione.
Più il minore è maturo e in grado di comprendere ciò che sta chiedendo, maggiore può essere concretamente il peso della sua opinione; la legge stessa impone infatti di rapportare la considerazione delle sue dichiarazioni all'età e alla maturità.
Chi decide allora dove vive il figlio?
La scelta della residenza abituale del minore rientra tra le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
L'articolo 337-ter del Codice civile prevede che tali decisioni siano assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Quando i genitori non riescono a trovare un accordo, la decisione viene rimessa al giudice. I provvedimenti relativi ai figli devono essere adottati con riferimento al loro interesse morale e materiale.
Questo significa che la separazione dei genitori non trasferisce semplicemente la decisione al figlio.
Il figlio, però, non è neppure uno spettatore delle decisioni che riguardano la sua vita.
E se il figlio ha meno di 12 anni?
Anche un bambino di età inferiore può essere ascoltato.
La legge utilizza l'espressione “capace di discernimento”.
Non esiste quindi una regola secondo la quale, prima del dodicesimo compleanno, ciò che pensa il bambino non abbia alcuna importanza. Se possiede una capacità sufficiente a comprendere la situazione ed esprimere consapevolmente la propria opinione, la normativa contempla anche il suo ascolto.
La soglia dei dodici anni rappresenta quindi una distinzione importante nella disciplina dell'ascolto, ma non una barriera assoluta alla partecipazione dei bambini più piccoli.
L'ascolto non è un interrogatorio tra mamma e papà
Il minore non dovrebbe essere messo nella posizione di scegliere pubblicamente un genitore contro l'altro.
La disciplina processuale prevede che l'ascolto sia condotto dal giudice, che può avvalersi di esperti o altri ausiliari. Il minore deve essere informato sulla natura del procedimento e sugli effetti dell'ascolto, con modalità che ne tutelino serenità e riservatezza.
Questo aspetto è particolarmente importante perché il diritto del figlio a esprimersi non dovrebbe trasformarsi nel peso di dover decidere il conflitto tra i propri genitori.
Il minore può anche non essere ascoltato?
Sì, ma la legge disciplina espressamente queste situazioni.
Il giudice può non procedere all'ascolto, dando una motivazione, quando questo sia contrario all'interesse del minore, manifestamente superfluo, impossibile per ragioni fisiche o psichiche oppure quando sia lo stesso minore a manifestare la volontà di non essere ascoltato.
Se i genitori hanno già raggiunto un accordo sulle condizioni relative ai figli, l'ascolto viene effettuato solo quando risulti necessario.
A 14 o 16 anni cambia tutto?
Non esiste nel Codice civile una regola generale secondo cui, al compimento dei 14 o dei 16 anni, il figlio possa autonomamente stabilire presso quale genitore trasferire la propria residenza.
Per questa specifica questione, la legge continua a ruotare attorno agli stessi principi: interesse del minore, responsabilità dei genitori, eventuale decisione del giudice e considerazione crescente delle opinioni del figlio in relazione alla sua età e maturità.
Naturalmente, l'opinione di un adolescente vicino alla maggiore età e capace di esprimere una volontà consapevole non può essere valutata nello stesso modo di quella di un bambino molto piccolo: è proprio il criterio legislativo dell'età e della maturità a richiedere una valutazione concreta e non automatica.
Quindi qual è la risposta?
Alla domanda:
“A che età un figlio può scegliere con quale genitore vivere?”
la risposta più corretta è:
non esiste un'età precisa in cui il figlio minorenne acquisisce automaticamente il diritto di decidere da solo.
Dai 12 anni, però, il suo diritto all'ascolto è espressamente previsto dalla legge; anche prima può essere ascoltato se capace di discernimento.
La sua opinione deve essere presa seriamente in considerazione, ma la decisione sulla residenza viene inserita in una valutazione complessiva finalizzata alla tutela del suo interesse.
Il punto più importante: non costringere il figlio a scegliere
Una separazione cambia l'organizzazione della famiglia, ma il figlio continua ad avere diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, compatibilmente con il suo interesse e con le circostanze concrete.
Il Codice civile pone proprio questo principio alla base dei provvedimenti relativi ai figli dopo la separazione.
Ascoltare un figlio significa quindi permettergli di esprimere esigenze, timori, preferenze e desideri.
Non significa consegnargli la responsabilità di scegliere tra sua madre e suo padre.
Ogni situazione familiare può naturalmente presentare elementi diversi e, in presenza di un conflitto sulla residenza o sull'affidamento, è opportuno valutare il caso concreto con un professionista.
“Fonti normative e istituzionali”:
- Codice civile, art. 315-bis – “Diritti e doveri del figlio”: riconosce al minore che abbia compiuto 12 anni, e anche a quello di età inferiore se capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato nelle questioni e nelle procedure che lo riguardano. Fonte: Normattiva – Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Codice civile, art. 337-ter – “Provvedimenti riguardo ai figli”: disciplina i provvedimenti relativi ai figli dopo la separazione, il loro interesse morale e materiale, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le decisioni di maggiore interesse, compresa la scelta della residenza abituale. In caso di disaccordo tra i genitori decide il giudice. Fonte: Normattiva.
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.4 – “Ascolto del minore”: stabilisce che il minore dai 12 anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, sia ascoltato nei procedimenti che lo riguardano e che le sue opinioni siano considerate in relazione all’età e al grado di maturità.
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.5 – “Modalità dell’ascolto”: disciplina come deve avvenire l’ascolto del minore, le informazioni che devono essergli fornite e le garanzie di serenità e riservatezza. Fonte: Normattiva / Ministero della Giustizia.
- Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, art. 12, adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176: riconosce al minore capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente nelle questioni che lo riguardano.
- Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo, 25 gennaio 1996, ratificata dall’Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77: contiene ulteriori garanzie procedurali per la partecipazione e l’ascolto del minore nei procedimenti giudiziari. Normattiva la indica vigente anche nel 2026.
- Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza – Minori.gov.it, approfondimento “Il diritto del minorenne a essere ascoltato: la Riforma Cartabia”, 5 aprile 2024. È una fonte istituzionale utile per spiegare in forma divulgativa il quadro normativo attuale.
- Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza – “Giornata nazionale dell’ascolto dei minori 2026”, 9 aprile 2026: fonte istituzionale molto recente che ribadisce la centralità dell’art. 12 della Convenzione ONU e del diritto dei bambini e degli adolescenti a essere ascoltati.