Sofia al centro, serena, con Elena e Marco ai due lati. Sullo sfondo due ambienti domestici collegati visivamente da un calendario condiviso, senza rappresentare la bambina contesa o tirata tra i genitori.
Affidamento e frequentazione

Affidamento condiviso e collocamento dei figli: significa davvero 50 e 50?

L’affidamento condiviso non impone automaticamente che i figli trascorrano lo stesso numero di giorni con entrambi i genitori. Vediamo cosa cambia rispetto al collocamento e come vengono organizzate le decisioni, i tempi e il mantenimento.

Di [email protected] · 03/08/2026 · 2 visualizzazioni
Affidamento condiviso e collocamento dei figli: significa davvero 50 e 50?

Quando due genitori si separano, una delle espressioni più utilizzate è affidamento condiviso. Non sempre, però, è chiaro cosa significhi concretamente.

Molti genitori pensano che l’affidamento condiviso comporti automaticamente una divisione perfettamente paritaria del tempo: metà settimana con la madre e metà con il padre, oppure sette giorni alternati nelle due abitazioni.

In realtà, affidamento condiviso e collocamento dei figli sono due aspetti differenti.

L’affidamento riguarda soprattutto l’esercizio della responsabilità genitoriale e la partecipazione di entrambi i genitori alle decisioni importanti. Il collocamento, invece, indica prevalentemente come viene organizzata la vita quotidiana del figlio e presso quale abitazione mantiene la propria residenza abituale.

Che cosa significa affidamento condiviso?

L’affidamento condiviso è il regime nel quale entrambi i genitori continuano a partecipare alla cura, all’educazione e alle decisioni che riguardano i figli, anche dopo la fine della loro relazione.

L’articolo 337-ter del Codice civile tutela il diritto del figlio minorenne a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami familiari.

Questo significa che la separazione della coppia non deve trasformarsi, per quanto possibile, nella perdita o nell’indebolimento ingiustificato del rapporto con uno dei due genitori.

Il principio centrale non è quindi il diritto del padre o della madre ad avere il figlio per un determinato numero di giorni, ma l’interesse del minore a mantenere una relazione significativa con entrambi.

Affidamento condiviso significa tempi uguali?

No. L’affidamento condiviso non impone automaticamente una suddivisione matematica del tempo al 50%.

Il giudice, oppure i genitori attraverso un accordo successivamente approvato, stabilisce i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore tenendo conto della situazione concreta della famiglia. Il Ministero della Giustizia precisa che il provvedimento deve determinare sia i tempi di permanenza presso ogni genitore sia il modo in cui ciascuno contribuisce al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Una permanenza perfettamente paritaria può essere prevista quando è compatibile con il benessere del figlio, ma non rappresenta una conseguenza obbligatoria dell’affidamento condiviso.

L’organizzazione può quindi prevedere, per esempio:

  • settimane alternate;
  • alcuni giorni fissi durante la settimana;
  • fine settimana alternati;
  • pernottamenti infrasettimanali;
  • una permanenza prevalente presso un genitore e tempi regolari presso l’altro;
  • una diversa ripartizione durante le vacanze scolastiche e le festività.

Non esiste una soluzione valida per tutte le famiglie. L’organizzazione deve adattarsi all’età del figlio, alla scuola frequentata, alla distanza tra le abitazioni, agli orari di lavoro dei genitori, alle esigenze di salute e alla capacità concreta di garantire continuità e stabilità.

Anche la giurisprudenza più recente mostra che una collocazione inizialmente paritaria può essere modificata quando i continui spostamenti producono sofferenza o instabilità nei figli. In un caso deciso nel 2025, la Corte di Cassazione ha esaminato una situazione nella quale il collocamento alternato era stato sostituito da quello prevalente presso un genitore, tenendo conto delle difficoltà manifestate dai bambini e della necessità di offrire loro maggiore stabilità.

Che cos’è il collocamento prevalente?

Il collocamento prevalente indica che il figlio vive principalmente presso uno dei due genitori, pur rimanendo affidato a entrambi.

Il genitore presso il quale il figlio trascorre la maggior parte del tempo viene comunemente definito “genitore collocatario”. Questa espressione descrive l’organizzazione pratica della vita del minore, ma non attribuisce automaticamente a quel genitore un potere superiore nelle decisioni importanti.

L’altro genitore continua ad avere il diritto e il dovere di partecipare alla vita del figlio secondo le modalità stabilite nell’accordo o nel provvedimento del giudice.

È quindi perfettamente possibile avere:

affidamento condiviso + collocamento prevalente presso la madre

oppure:

affidamento condiviso + collocamento prevalente presso il padre.

La Corte di Cassazione ha esaminato numerosi provvedimenti nei quali, pur restando l’affidamento condiviso, il figlio era collocato prevalentemente presso uno dei genitori.

Che cos’è il collocamento paritario?

Si parla di collocamento paritario o alternato quando il figlio trascorre periodi sostanzialmente equivalenti presso entrambi i genitori.

Questo modello può funzionare quando:

  • le abitazioni non sono troppo distanti;
  • la frequenza scolastica e le attività del figlio non vengono compromesse;
  • entrambi i genitori sono concretamente disponibili;
  • gli spostamenti non diventano eccessivi;
  • il figlio riesce a mantenere abitudini sufficientemente stabili;
  • il livello di conflitto non rende ogni passaggio fonte di tensione.

Anche in presenza di tempi simili, l’organizzazione non deve necessariamente essere identica giorno per giorno o settimana per settimana. La parità genitoriale non deve essere confusa con un calcolo rigido delle ore trascorse in ciascuna casa.

Il criterio decisivo rimane sempre il benessere del figlio.

Chi prende le decisioni importanti?

Nell’affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse devono normalmente essere assunte da entrambi i genitori.

Rientrano generalmente tra queste:

  • la scelta o il cambiamento della scuola;
  • le decisioni sanitarie importanti;
  • gli interventi medici non urgenti;
  • il percorso educativo;
  • il trasferimento della residenza del figlio;
  • scelte capaci di modificare in modo rilevante la sua vita quotidiana.

La legge prevede che le decisioni più importanti relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla residenza abituale del minore siano prese di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni. In caso di disaccordo, ciascun genitore può rivolgersi al giudice.

Le decisioni di ordinaria amministrazione possono invece essere gestite separatamente durante il periodo nel quale il figlio si trova con ciascun genitore, salvo diverse disposizioni.

Per esempio, preparare i pasti, organizzare i compiti quotidiani o decidere una normale attività della giornata non richiede generalmente una consultazione preventiva continua con l’altro genitore.

Il genitore collocatario decide da solo?

No. Il fatto che il figlio abbia il collocamento prevalente presso un genitore non significa che quest’ultimo possa prendere autonomamente tutte le decisioni.

Il genitore collocatario gestisce inevitabilmente una parte maggiore della quotidianità, ma deve continuare a coinvolgere l’altro nelle questioni di maggiore interesse.

Allo stesso modo, il genitore non collocatario non può limitarsi a esercitare un semplice “diritto di visita”. Rimane titolare della responsabilità genitoriale e deve partecipare concretamente alla cura, all’educazione e alle decisioni riguardanti il figlio.

Una comunicazione chiara e documentata può aiutare entrambi a distinguere le normali scelte quotidiane dalle decisioni che richiedono un vero accordo.

Con l’affidamento condiviso si paga comunque il mantenimento?

Sì. L’affidamento condiviso non elimina automaticamente l’assegno di mantenimento.

Il contributo viene determinato tenendo conto, tra gli altri elementi:

  • delle esigenze attuali del figlio;
  • del tenore di vita mantenuto durante la convivenza dei genitori;
  • dei tempi trascorsi presso ciascun genitore;
  • delle risorse economiche di entrambi;
  • del valore economico delle attività di cura svolte da ciascuno.

Anche quando il figlio trascorre molto tempo con entrambi, può essere previsto un assegno se esiste una significativa differenza economica oppure se uno dei genitori sostiene stabilmente una parte maggiore delle spese quotidiane.

L’obiettivo non è premiare o penalizzare un genitore, ma garantire al figlio un mantenimento proporzionato alle sue esigenze e alle possibilità economiche di entrambi. La legge stabilisce infatti che ciascun genitore contribuisca in proporzione al proprio reddito e consente al giudice di prevedere un assegno periodico quando necessario.

Quando può essere disposto l’affidamento esclusivo?

L’affidamento condiviso rappresenta la soluzione da valutare prioritariamente. L’affidamento esclusivo può essere disposto quando la partecipazione di uno dei genitori risulta contraria all’interesse del figlio.

Non basta necessariamente una comunicazione difficile tra gli ex partner. Occorre valutare concretamente se il comportamento o la situazione di un genitore possano pregiudicare la cura, la sicurezza o lo sviluppo del minore.

Il Ministero della Giustizia chiarisce che il figlio viene affidato a un solo genitore quando l’affidamento condiviso risulta contrario al suo interesse.

Anche nell’affidamento esclusivo, tuttavia, occorre leggere attentamente il provvedimento: il giudice può stabilire quali decisioni spettano esclusivamente al genitore affidatario e quali devono comunque essere condivise.

Il figlio può avere due case?

Un figlio può trascorrere periodi significativi in entrambe le abitazioni. Questo non significa, però, che debba necessariamente avere due domicili perfettamente equivalenti o essere sottoposto a continui spostamenti.

La casa non è soltanto un luogo fisico. Per un bambino rappresenta anche abitudini, oggetti personali, vicinanza alla scuola, amicizie e punti di riferimento.

Nel valutare il collocamento, è quindi necessario trovare un equilibrio tra due esigenze:

  1. mantenere una relazione effettiva con entrambi i genitori;
  2. assicurare continuità, serenità e stabilità nella vita quotidiana.

Nel 2025 l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha espresso perplessità verso modelli che trasformino la bigenitorialità in un obbligo automatico di tempi identici e doppio domicilio, sottolineando la necessità di mantenere al centro i diritti e le esigenze concrete dei bambini.

Come organizzare l’affidamento condiviso nella vita quotidiana

L’affidamento condiviso funziona meglio quando gli accordi sono chiari e verificabili.

È utile definire con precisione:

  • giorni e orari di permanenza;
  • luogo e modalità dei passaggi;
  • turni durante fine settimana e festività;
  • vacanze estive e periodi scolastici;
  • accompagnamento a scuola, visite mediche e attività sportive;
  • modalità di comunicazione delle variazioni;
  • gestione delle spese;
  • tempi entro i quali rispondere alle richieste di consenso;
  • recupero degli eventuali giorni non utilizzati.

Indicazioni generiche come “il padre potrà vedere i figli quando desidera” oppure “le vacanze saranno concordate successivamente” possono diventare fonte di continui conflitti.

Un calendario condiviso e una comunicazione ordinata permettono invece di sapere cosa è stato concordato, registrare eventuali cambiamenti e mantenere al centro le esigenze dei figli.

In conclusione

L’affidamento condiviso non significa necessariamente dividere il tempo dei figli in due parti perfettamente uguali.

Significa soprattutto che entrambi i genitori continuano ad avere responsabilità, doveri e un ruolo significativo nella vita dei figli.

Il collocamento stabilisce invece come viene organizzata concretamente la loro quotidianità. Può essere prevalente presso uno dei genitori oppure paritario, purché la soluzione scelta sia compatibile con l’interesse, la stabilità e le necessità del minore.

Non esiste una formula matematica adatta a tutte le famiglie. Una buona organizzazione non si misura soltanto contando i giorni, ma valutando la qualità della relazione, la continuità delle cure e la capacità dei genitori di collaborare senza coinvolgere i figli nel conflitto.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono la consulenza di un avvocato o di un altro professionista qualificato.


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