Università privata e figlio fuori sede: chi paga retta, affitto e altre spese dopo la separazione?
Quando un figlio decide di frequentare l'università, soprattutto se privata o lontana dalla propria città, i costi possono aumentare rapidamente: tassa di iscrizione, retta annuale, affitto, deposito cauzionale, utenze, libri, trasporti e viaggi per tornare a casa.
Per i genitori separati nasce quindi una domanda molto concreta: queste spese sono già comprese nell'assegno mensile di mantenimento oppure devono essere sostenute separatamente dai due genitori?
Non esiste una risposta identica per ogni situazione. La legge stabilisce i principi generali, mentre il provvedimento che regola il mantenimento, gli eventuali accordi tra i genitori e i protocolli adottati dai tribunali possono incidere concretamente sulle modalità di ripartizione.
Il primo principio: entrambi i genitori contribuiscono secondo le proprie risorse
L'articolo 337-ter del Codice civile stabilisce che, salvo diversi accordi, ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Per determinare il contributo devono essere considerate le esigenze attuali del figlio, il precedente tenore di vita, le risorse economiche dei genitori e gli altri criteri indicati dalla norma.
Questo significa anche che 50 e 50 non è una regola universale. Un provvedimento può prevedere, per esempio, una ripartizione 60/40 o un'altra percentuale coerente con la situazione economica dei genitori.
Se il figlio ha già raggiunto la maggiore età ma non è economicamente indipendente, l'articolo 337-septies consente al giudice di disporre ancora un assegno periodico in suo favore. Il compimento dei 18 anni, quindi, non determina automaticamente la cessazione del mantenimento.
La Cassazione nel 2026: conta quando la spesa è diventata prevedibile
Su questo tema è particolarmente interessante l'ordinanza della Cassazione civile n. 16578 del 27 maggio 2026.
La controversia riguardava spese sostenute per un figlio per università privata fuori sede, alloggio e altri costi collegati agli studi. La questione centrale non era semplicemente stabilire se “l'università” fosse ordinaria o straordinaria, ma verificare se quelle specifiche spese fossero già prevedibili e quantificabili quando era stato determinato l'assegno di mantenimento.
La Cassazione ha richiamato il criterio secondo cui una spesa può rimanere fuori dall'assegno ordinario quando, al momento della sua determinazione, non era concretamente prevedibile o ponderabile e la sua successiva entità è tale da incidere sull'equilibrio della contribuzione tra i genitori.
È quindi sbagliato concludere automaticamente che qualsiasi costo universitario sia sempre ordinario oppure sempre straordinario.
Università pubblica e università privata: i protocolli non sono tutti uguali
Ed è proprio qui che emerge un aspetto spesso ignorato: i protocolli territoriali possono prevedere regole operative differenti.
Le linee guida del Tribunale di Milano del 2025, per esempio, collocano le tasse universitarie di istituti pubblici tra le spese documentate che non richiedono preventivo accordo. Per università private, master, corsi post-universitari e alloggio presso la sede universitaria viene invece previsto il preventivo accordo.
Nelle Marche il protocollo distrettuale del 2024 adotta una formulazione diversa e considera, in determinate situazioni, tasse universitarie sia pubbliche sia private e alloggio universitario tra le spese da concordare preventivamente.
Anche il protocollo pubblicato dal Tribunale di Catanzaro include iscrizione, rette e tasse delle università pubbliche e private, insieme all'eventuale alloggio fuori sede, tra le spese extra-assegno soggette a consenso.
Il protocollo di Marsala propone ancora una soluzione differente: distingue tra università pubblica e privata e contempla espressamente anche l'ipotesi in cui un genitore non condivida la scelta dell'ateneo privato.
Questi esempi mostrano perché non è prudente applicare automaticamente la tabella di un tribunale a una famiglia che dipende da un altro ufficio giudiziario.
E l'affitto del figlio fuori sede?
Anche l'alloggio merita una valutazione separata.
Un figlio che studia in un'altra città può sostenere costi per affitto, deposito cauzionale, utenze, condominio e viaggi. Diversi protocolli territoriali collocano l'alloggio universitario tra le spese da concordare separatamente; anche la recente vicenda arrivata in Cassazione comprendeva costi di alloggio e trasferte collegati allo studio fuori sede.
Non ne consegue però che qualsiasi affitto sia automaticamente rimborsabile: occorre sempre verificare il titolo che disciplina il mantenimento, l'effettiva necessità della spesa, il percorso universitario del figlio e le condizioni economiche dei genitori.
Serve sempre il consenso dell'altro genitore?
Nemmeno qui esiste una risposta valida per ogni spesa e per ogni territorio.
Alcuni protocolli distinguono espressamente fra spese che possono essere sostenute senza preventivo accordo e spese che devono essere prima comunicate e concordate. Milano, Catanzaro, Marche e Marsala ne sono esempi, ma con classificazioni non perfettamente coincidenti.
La prima cosa da controllare rimane quindi il proprio provvedimento di separazione, divorzio o regolamentazione dei figli: potrebbe già stabilire categorie, percentuali, modalità di consenso e termini per chiedere il rimborso.
Un esempio pratico
Immaginiamo che Sofia scelga un'università privata a Milano e debba trasferirsi fuori sede.
I costi annuali potrebbero comprendere retta universitaria, affitto, trasporti e libri.
Se il provvedimento dei genitori stabilisce una ripartizione delle spese straordinarie del 60% a carico di un genitore e del 40% dell'altro, non è corretto presumere automaticamente un rimborso al 50%.
Prima di sostenere una spesa importante sarà opportuno verificare se quella voce richiede il consenso preventivo. Successivamente dovranno essere conservati documenti, fatture, ricevute e prove dei pagamenti.
Ed è proprio qui che spesso nascono i problemi pratici: non tanto nell'esistenza della spesa, quanto nel ricostruire mesi dopo chi aveva chiesto cosa, quale importo era stato comunicato, quale percentuale era prevista e quale somma è stata effettivamente pagata.
La documentazione conta
Per rette e spese universitarie è quindi utile conservare almeno la documentazione dell'iscrizione, le ricevute dei pagamenti, il contratto e le ricevute dell'alloggio quando pertinente e le comunicazioni relative a eventuali richieste di consenso.
Anche i protocolli territoriali esaminati insistono sulla documentazione delle spese e sulle modalità di richiesta del rimborso.
Un archivio ordinato non decide chi abbia giuridicamente ragione, ma rende molto più semplice ricostruire ciò che è realmente accaduto.
In sintesi
La retta di un'università privata e i costi di un figlio fuori sede non possono essere classificati con una regola automatica valida per tutte le famiglie.
Occorre considerare quando la spesa è sorta rispetto alla determinazione dell'assegno, il suo ammontare, le condizioni economiche dei genitori, ciò che stabilisce il provvedimento applicabile e le eventuali regole operative richiamate dagli accordi o dal tribunale competente. La giurisprudenza più recente conferma inoltre l'importanza della prevedibilità concreta della spesa e del rispetto del principio di proporzionalità.
Nota: il contenuto ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del proprio provvedimento né la consulenza di un professionista.